Imposta Municipale Propria - I M U

L'imposta é stata istituita con D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201 (conv. L. 214/2011), con decorrenza 2012, in via sperimentale ed anticipata in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n° 23 (Decreto sul Federalismo Fiscale Municipale).
NOVITA' 2020
La legge n° 160/2019 ha riscritto la nuova IMU 2020, nelle linee essenziali è una continuazione dell' IMU 2019.
Dal 1/1/2020 non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per il pensionato AIRE residente all'estero.
NOVITA' COMODATO 2016 Legge 28 dicembre 2015 n° 208
ATTENZIONE per il comodato IMU con riduzione del 50% , sulla base dei seguenti requisiti:
- No per abitazioni A/1 A/8 e A/9
- il comodante (proprietario) deve risiedere nel comune di Sacile
- il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza a Sacile, non classificata in A/1 A/8 o A/9
- abitazione concessa al parente entro 1° grado, residente nella stessa
- il contratto di comodato deve essere registrato c/o l'Agenzia delle Entrate, è possibile registrare un contratto di comodato verbale
Agevolazione da dichiarare con DICHIARAZIONE IMU.
SOGGETTI - BASE IMPONIBILE
Il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Sono soggetti passivi dell’imposta tutti i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti di usufrutto,
uso o abitazione, per la quota e il periodo di possesso.
Possesso per quota = in proporzione alla quota esempio: possesso al 50% = x 50/100
Possesso inferiore all'anno = si contano i mesi e calcolo in dodicesimi
Mese con più di 15 giorni di possesso è considerato mese intero.
esempio: compravendita 21 luglio = possesso per 7 mesi venditore=x 7/12 e per 5 mesi acquirente=x 5/12
Con Legge 27.12.2013 n° 147 é stata definitivamente esclusa l' IMU sulla abitazione principale (solo A1 e A8 continuano a pagare IMU) ed é stata ripristinata l'IMU su terreni agricoli.
Con Legge 28.12.2015 n° 208 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Attenzione:
- le abitazioni principali cat. A/1 e A/8 sono soggette IMU con aliquota ridotta .
- solo n° 1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7 con aliquota ridotta, le eccedenze con aliquota di base.
- i fabbricati rurali strumentali sono esclusi IMU dal 2014.
- immobili merce destinati alla vendita; dal 1.7.2013 esentati.
- abitazione principale per iscritti Aire solo una abitazione in Italia, purché siano pensionati: SOPPRESSO dal 01.01.2020, L. 160/2019
Ai fini del calcolo d'imposta, sono indispensabili le rendite catastali reperibili su visure o atti .
Va ricordato che se non si sono verificate variazioni (ad esempio lavori, cambio d'uso, ricorsi, ... ) non é necessario produrre nuove visure catastali; visure successive al 1994 possono essere ancora attuali.
Con la nuova imposta IMU sono variati i moltiplicatori, non le rendite catastali.
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili che si ottiene, distintamente, come sottoriportato:
Fabbricati
Rendita catastale rivalutate del 5 % ( L. 662/96) per moltiplicatore M nella misura sottoriportata (D.L. 201/2011):
per abitazioni e pertinenze C/2, C/6 e C/7 | M= 160 |
---|---|
per uffici e studi cat. A/10 | M= 80 |
per immobili cat. B + C/3, C/4 e C/5 | M= 140 |
per immobili cat. D/5 | M= 80 |
per immobili cat. D (escluso D/5) | M= 65 |
per immobili cat. C/1 | M= 55 |
quindi, la base imponibile é: rendita catastale x 1,05 x M
Fabbricati o aree censiti al gruppo catastale F (aree urbane, fabbricati collabenti, fabb. in costruzione, lastricati solari) sono imponibili come fabbricati o aree secondo stima del valore attribuita dal proprietario.
Aree fabbricabili
Valore venale di mercato (vedi atti, perizie o, in mancanza di questi, la tabella )
Terreni agricoli
Reddito dominicale rivalutato del 25% ( L. 662/96) e moltiplicatore pari a 135.
Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti da IMU ( L. 208/15).
Per i fabbricati inagibili o inabitabili dichiarati con perizia o dichiarazione sostitutiva il valore imponibile é ridotto al 50%.
Attenzione che un riutilizzo del fabbricato già dichiarato inagibile può essere fatto solo dopo la messa a norma secondo disposizioni vigenti.
Le rendite catastali sono rilevabili presso l’Ufficio Provinciale del Territorio (ex UTE).
Anche lo Sportello Catastale Decentrato presso l’Ufficio Tecnico del Comune rilascia visure e certificati catastali, ma solo il giovedì mattina (10,00-13,00); verifiche sulle rendite si possono fare on-line nel sito www.agenziaterritorio.it mediante codice fiscale del titolare indicando il foglio mappale e subalterno dell'immobile (dati che sono riportati nel contratto di acquisto ) .
I valori vanno convertiti in Euro (le visure catastali successive al 2002 riportano le rendite già espresse in Euro).
Tramite il servizio Certitel offerto da Poste Italiane si possono avere visure catastali a domicilio.
MISURA DELL’IMPOSTA
Aliquote e detrazioni sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30.09.2020 visibile sul sito alla pagina Misure-Aliquote IMU 2020.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il calcolo dell’imposta dovuta si esegue nel modo seguente:
(BASE IMPONIBILE x ALIQUOTA) - DETRAZIONE
BASE IMPONIBILE = vedi riquadro precedente
ALIQUOTA e DETRAZIONE = vedi misure dell’imposta o delibera IMU
Possesso per quota = in proporzione alla quota es. 50% = x 50/100
Possesso inferiore all'anno = si contano i mesi e calcolo in dodicesimi
Mese con più di 15 giorni di possesso è considerato mese intero.
ESEMPI :
1) una abitazione principale, 12 mesi di possesso al 100%
= rendita catastale x 1,05 x 160 x aliquota (0,0055) - detrazione = IMU DOVUTA
2) un negozio, per 9 mesi di possesso al 50%
= rendita catastale x 1,05 x 55 x aliquota ( 0,0083) x 9/12 x 50/100 = IMU DOVUTA.
I.M.U. - VERIFICA DATI COMUNALI E STAMPA F24 é un nuovo servizio, mediante questo link http://servizi.fvg.it/portale/cms/comunali/primopiano/ICI.html i cittadini del FVG in possesso della tessera sanitaria CRS possono vedere i propri dati comunali, verificare se sono corretti e stampare il modello F24 per il pagamento. Comunicare con mail eventuali dati non corretti di immobili in Vs. possesso.
I.M.U. - CALCOLO ONLINE ATTENZIONE, aggiornare con le aliquote in vigore (vedere aliquote), verificare il calcolo e l' F24 prodotto e se il caso compilare il mod. F24 (link sotto) con gli importi e codici corretti.
Nel caso di saldo, l'importo deve essere dato dal totale annuo dovuto meno l'acconto effettivamente pagato.
Essendo un programma Anutel-Advanced Systems standar, le informazioni sui dati comunali aliquote e importo minimo possono essere errate.
Coloro che vogliono ricevere a domicilio il calcolo d’imposta, lo possono richiedere anche telefonicamente al numero 0434 787124-126.
RICHIEDERE I CALCOLI IMU CON UN CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALLE SCADENZE.
Al fine di evitare doppioni con altri operatori e di essere più veloci nel servizio si invita a richiedere l'F24 ogni anno.
Per una risposta in tempi brevi é preferibile la richiesta a mezzo mail: non usare una PEC
tributi@com-sacile.regione.fvg.it , indicare il Codice Fiscale e le recenti variazioni agli immobili (acquisti, vendite, variazioni, ...).
DICHIARAZIONE
Immobili già dichiarati ai fini ICI non devono essere dichiarati ai fini IMU.
Va comunque ricordato che dal 2008 sono stati ridotti i casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione; oltre a coloro che presentano la denuncia di successione, anche coloro che sono interessati da variazioni (compravendite, donazioni) per le quali i notai presentano il Modello Unico Informatico (MUI) possono omettere la dichiarazione IMU .
Maggiori informazioni si leggono sulle istruzioni al modello IMU , nel dubbio si consiglia in tutti i casi di presentare la dichiarazione .
La dichiarazione di variazione deve essere presentata se nell’anno 2013 vi sono stati acquisti o vendite di immobili oppure variazioni negli immobili posseduti, per quanto riguarda il periodo e le quote di possesso o la consistenza degli immobili stessi.
La dichiarazione, redatta su modello tipo ministeriale in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il 30 giugno 2014, per le variazioni il cui obbligo é sorto dal 1.1.2012. DICHIARAZIONE editabile
Successivamente il termine scade il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari.
Dal sito internet del ministero delle finanze è possibile scaricare il modello alla pagina: www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_Editabile.pdf
Per usufruire della aliquota ridotta IMU è necessario presentare il modello agevolazioni IMU, che resta valido fino al permanere delle condizioni e va ripresentato solo al variare o al cessare delle stesse.
Con il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell'Economia é stato approvato il modello di dichiarazione IMU-TASI che gli enti non commerciali devono presentare per gli anni 2012/13 entro il 30.9.2014 , per anni successivi entro giugno dell'anno successivo.
---modello dichiarazione IMU-TASI Enti non commerciali
---istruzioni
VERSAMENTI
L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
la prima rata entro il 16 giugno, pari al 50 % dell’imposta dovuta ;
la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Le scadenze in giorni festivi o prefestivi sono spostate al 1° giorno lavorativo successivo.
In assenza della deliberazione delle aliquote, l'acconto va versato sulla base del 50% del dovuto con le aliquote dell'anno precedente.
E' riservata alla Stato la quota d'imposta pari all'importo calcolato applicando l'aliquota di base ( 7,6%°) dei soli immobili fabbricati classificati nella categoria D, pertanto i versamenti relativi a questi immobili vanno ripartiti in quota dello Stato (7,6%°) e quota del comune (0,7%°).
Per i fabbricati rurali strumentali anche se classificati nella categoria D, l'imposta va versata solo al comune (vedi nota IFEL 10.5.2013) .
E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
Deve essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nel comune.
Il versamento minimo eseguibile è di 3,00 € .
Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24 oppure F24 semplificato, senza commissioni , presso qualsiasi sportello postale, bancario e di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dal 1.12.2012, é possibile eseguire il pagamento anche mediante bollettino postale, reperibile presso gli uffici postali.
I soggetti titolari di partita IVA devono eseguire il versamento solo con modalità telematiche (L.248/2006).
Codici per versamenti F24:
codice catastale comune di SACILE = H657 da inserire in tutte le righe (attenzione nella compilazione)
CODICI IMU F24
IMU abitazione principale + pertinenze - COMUNE | 3912 |
---|---|
IMU fabbricati ad uso strumentali - COMUNE | 3913 |
IMU terreni - COMUNE | 3914 |
IMU aree fabbricabili - COMUNE | 3916 |
IMU altri fabbricati - COMUNE | 3918 |
IMU interessi da accertamento - COMUNE | 3923 |
IMU sanzioni da accertamento - COMUNE | 3924 |
IMU imm.prod.gruppo D - STATO | 3925 |
IMU imm.prod.gruppo D - Incremento COMUNE | 3930 |
Gli importi vanno arrotondati all'euro in ogni riga.
Nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.
Oltre le n° 4 righe vanno compilati più modelli F24 oppure si usa il nuovo F24 semplificato.
PAGAMENTO IMU ONLINE.
Tale modalità permette al contribuente, anche residente all’estero, di effettuare il pagamento dell’imposta senza necessità di spostarsi dal proprio domicilio, basta collegarsi ai vari servizi in rete internet .
Il versamento del modello F24 può essere eseguito mediante i servizi online dell'Agenzia delle Entrate , di Poste Italiane o di altri Istituti abilitati.
RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO SPRINT | RAVVEDIMENTO BREVE | RAVVEDIMENTO LUNGO |
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Ravvedimento sprint fino 14 gg. | rav.breve da 15 gg. a 30gg. | rav.lungo oltre 30 giorni |
sanzione 0,1 % per giorno | sanzione 1,5% | sanzione 3,75% |
Interesse annuo 0,2% calcolato sui giorni di effettivo ritardo | int.come rav.sprint | int.come rav.sprint |
D.Lgs. 158/15 sanzioni ridotte della metà per violazioni entro i 90 giorni |
RAVVEDIMENTI Legge Stabilità 2015
- Sanzione ridotta al 1,66% (1/9 del minimo, pari al 15%, DLgs 158/15), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni
- Sanzione ridotta al 4,2% ( 1/7 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI