IUC - Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014)
NUOVO TRIBUTO TASI per il comune di SACILE applicato solo negli anni 2014 2015
La legge 160/2019 ha abolito il tributo TASI.
Legge 208/2015 - Dal 2016 esclusione dalla TASI abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9
TASI
Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda:
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
Come si determina il tributo:
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento oppure può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.
Quando e come si versa:
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale “ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali".
ANNI 2014 e 2015
Per gli anni 2014 e 2015 sono soggette al pagamento del tributo TASI solo le abitazioni principali e assimilate comprese le pertinenze agevolate ai fini IMU con l'aliquota del 0,7 per mille.
NO TASI per altri fabbricati (locati, attività,..) e aree fabbricabili.
ANNO 2016-2017-2018-2019 NO TASI PER TUTTI GLI IMMOBILI.
Le modalità di denuncia, calcolo e versamento sono uguali alle disposizioni per l' IMU.
CODICI F24 PER LA TASI 2014/15 | COD. |
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TASI - abitazione principale+pertinenze unico codice per il 2014 | 3958 |
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
TASI - aree fabbricabili | 3960 |
TASI - altri fabbricati abit.princ. assimilate (comodato,..) | 3961 |
TASI - interessi | 3962 |
TASI - sanzioni | 3963 |
SCADENZA TASI: 16 GIUGNO 2015 acconto 50% o versamento intero
16 DICEMBRE 2015 saldo